EluanaEnglaro è deceduta il 9 febbraio 2009 aUdine, nella clinica “ La Quiete”, dopo 17 anni di coma vegetativo. Qui fu attuata la sospensione dellaalimentazione forzata con la rimozione del sondino attraverso il quale le venivanosomministrati gli alimenti e i liquidi. Energie Nuove sostenne, come la granparte degli osservatori, chel’alimentazione forzata rientrava fra i ”trattamentiterapeutici” che è diritto del paziente,o del suo tutore, decidere di rifiutare o interrompere una volta instaurati secondo quanto previsto dall'art. 32 dellaCostituzione. Richiamandosi a questodiritto, il padre di Eluana, Beppino, nella sua qualità di tutore, aveva fatto richiesta alla regione diresidenza, la Lombardia, di mettere adisposizione una struttura per il distacco del sondino. La regione aveva respinto la richiesta “in quanto le strutture sanitarie lombarde sonodeputate alla presa in carico diagnostico-assistenziale dei pazienti”.
BeppinoEnglaro era ricorso al TAR che il 26/01/2009 gli aveva dato ragione, ma contro la sentenza del TAR la regione Lombardia aveva interpostoappello.
Il2 settembre 2014, nell’inspiegabiledisinteresse della stampa, è stata depositata la sentenza del Consiglio diStato n. 4460, che ha respinto l'appellopresentato dalla regione Lombardia contro la sentenza del Tar lombardo. Moltointeressante è il senso generale della sentenza: “La decisione di somministrare al pazientel'alimentazione e l'idratazione artificiale è, in tutto e per tutto, il frutto di una strategia terapeutica che ilmedico, con il consenso informato del paziente, adotta valutando i costi e i beneficidi tale cura, ed è particolarmente invasiva, per il corpo del paziente stesso,poiché prevede, nel caso della nutrizione enterale, addirittura l'inserimentodi un sondino che dal naso discende sino allo stomaco o l'apertura di un orifizio, attraverso un intervento chirurgico, nell'addome”.
Quest’ultimo intervento viene chiamato PEG. E quanto allapretesa di volere indicare la situazione di Eluana come semplicemente di naturaalimentare e non terapeutica il Consigliodi Stato rileva che “L'inserimento, il mantenimento e la rimozione del sondinonaso-gastrico o della PEG sono dunqueatti medici e non possono in alcun modo essere considerati una forma dialimentazione sui generis, quasi un regime dietetico a parte, un surrogatodell'alimentazione e idratazione naturale”.
Mi siapermesso di citarmi. Ho scritto su questa rivista nel numero 4 del 2009 all’epoca dei fatti “L’alimentazione di cui trattasi avviene mediante unintervento chirurgico, o chirurgico-laparoscopico, in anestesia, con lacollocazione di un tubo in un organo posto al di sotto del cardias. Glialimenti usati non sono naturali; non sono preparati né dalla cucinadell’ospedale , né dalla industriaalimentare, ma da quella farmaceutica”.
Poi il Consiglio di Stato affrontando il nodosollevato dalla Regione Lombardia del “diritto a volere cessare le terapie”, che nontroverebbe spazio nel nostro ordinamento e soprattutto non è contemplato dallacomplessa disciplina di settore, che regolamenta il Servizio SanitarioNazionale, e non è tra livelli diassistenza sanitaria (LEA) così siesprime “La Regione trascura in questomodo che a base del proprio rifiuto di ricoverare l'assistito (per la rimozionedel sondino) essa ha inteso porre e imporre d'imperio una visioneassolutizzante, autoritativa della "cura" e, in ultima analisi, al suofondamentale e incomprimibile diritto di autodeterminazione terapeutica, qualemassima espressione della sua personalità”.
Eancora a proposito del rilievo della regione che aderendo alla richiesta diBeppe Englaro per i medici essa avrebbe persino costituito la “fattispeciedell’omicidio del consenziente”, in qualche modo giustificando la propriadecisione come a tutela giuridica dei medici il Consiglio di Stato con una punta di ironia sottolinea
“Certonon compete alla Regione far valere, rivestendo anticipatamente un ruolodifensivo, presunti profili di responsabilità del personale medico, conl'affermazione, implicita ma chiara, che eseguire la volontà del tutoresignificherebbe compiere un delitto”.
A partel’interesse sul piano dell’etica di questa sentenza vi è oggi l’opportunità diuno sguardo meno ristretto di quelloinsito nelle affermazioni della regione Lombardia e che riguarda la comunitàdei cittadini. L’inizio di un qualsiasitrattamento non può essere visto solo in termini assistenziali o giuridici, macome elemento fondamentale che sta alla base di una società solidaristica nella quale chi sottopone un cittadino a un trattamento non desiderato viola il principio di solidarietà che sta alla base della comunità e allo stessomodo viola il diritto di comunità chirifiuta un trattamento dichiaratamente efficace se necessario per la suaconservazione in seno alla comunità.
Nell’un caso enell’altro finisce non solo quella “alleanza terapeutica” che tiene uniti il medico e il malato, ma qualcosadi più: vien meno la solidarietà che tiene uniti i cittadini di uno Stato e ildiritto di vivere, qualsiasi parte della propria vita secondi i canoni delladignità umana.